Con sentenza della CORTE DI CASSAZIONE del 18 marzo 2016, n. 5415 inerente
Accertamento, deduzione costi di carburante, utilizzo di fatture e schede carburante.
In seguito ad un processo nel quale venne emesso un avviso di accertamento relativamente all'anno d'imposta 2002 sulla base di accertamento di maggiori ricavi e indebita deduzione di costi, con rideterminazione di maggiori imposte, il ricorso del contribuente venne accolto dalla CTP. Ma l'appello dell'Ufficio venne disatteso dalla Commissione Tributaria Regionale Sicilia sulla base delle seguenti motivazioni. La tesi dell'Ufficio, secondo cui ai fini della deduzione dei costi di carburante è ora riconosciuta la possibilità di utilizzare anche delle fatture in luogo delle schede carburante a condizione che questo documento indichi i dati relativi agli autoveicoli, è priva di fondamento "atteso che, in mancanza di differenti normative speciali - che l'Ufficio non ha oltretutto neppure citato -, fra i requisiti formali della fattura, tassativamente elencati all'art. 21 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, non figurano quelli indicati nell'atto di appello dell'Ufficio, né essi risultano da alcuno degli articoli del d.p.r. 9 giugno 2000, n. 277, applicabile alla fattispecie". Sull'ulteriore motivo di gravame, aggiunge la CTR che, anche ad ammettersi l'esistenza dei presupposti di legge per l'accertamento induttivo, mentre l'Ufficio ha omesso di produrre gli allegati del p.v.c., il contribuente ha documentato con l'allegato 9 (calcolo dei km e dei ricavi presuntivamente conseguiti) l'esistenza dell'errore di calcolo commesso dai verificatori. "Infatti, in tale documento vengono sommati i km. 284.492 della voce 'tot. schede carburante ai km. 219.500 della voce ‘dichiarazione rilasciata per la riduzione degli oneri’, così ottenendo un 'totale km percorso’ di 503.992, dato da cui i verificatori sono partiti per eseguire il 'calcolo induttivo per determinare i trasporti effettuati’. Senonché, i due addendi di cui sopra corrispondono in realtà alle stesse corse, il cui chilometraggio era chiaramente indicato sia nelle ‘schede carburante’ (o ‘fatture’), sia nelle dichiarazioni rilasciate all'Agenzia delle Dogane di Palermo ai fini della determinazione del rimborso d'accisa previsto dall'art. 25 della I. n. 388/2000, come modificato dall'art. 8 del d.l. n. 356/2001. In definitiva, i militari hanno sommato per due volte gli stessi chilometri, pervenendo, così, ad un risultato errato, che ha inficiato, evidentemente, anche la ricostruzione induttiva del numero di viaggi effettuati dai mezzi del contribuente ed i corrispondenti ricavi".
Ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi.
Motivi della decisione
Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2 d.m. 7 giugno 1977, del d.p.r. n. 444/1997 e del d.p.r. n. 277/2000, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. Osserva la ricorrente che l'affermazione della CTR, secondo cui non sarebbe richiesto alcun requisito formale per la fattura, contrasta con la disciplina di cui al d.p.r. n. 444/1997 che richiede, al di fuori di alcune ipotesi eccezionali, che l'acquisto di carburante sia documentato mediante la prevista scheda carburante, la quale deve recare il contenuto prescritto dall'art. 2. Aggiunge che anche l'invocato d.p.r. n. 277/2000 richiede l'annotazione della targa dei veicoli riforniti sulle relative fatture di acquisto di gasolio presso i gestori stradali mediante rinvio alla disciplina delle schede carburante.
Il motivo è fondato. La possibilità di detrarre dall'imposta dovuta quella assolta per l'acquisto di carburanti, destinati ad alimentare i mezzi impiegati per l'esercizio dell'impresa, è subordinata al fatto che le cosiddette "schede carburanti", che l'addetto alla distribuzione è tenuto a rilasciare, rispettino i requisiti di forma e di contenuto richiesti dalla legge e, quindi, siano redatte in conformità al modello allegato al d.p.r. 10 novembre 1997, n. 444, compresa l'indicazione chilometrica, necessaria a fini antielusivi, non surrogabile da altri documenti (da ultimo, fra le tante, Cass. 18 dicembre 2014, n. 26862; 26 novembre 2014, n. 25122). Va qui sommariamente ricordato che il d.p.r. n. 444 del 1997, art. 1 ("Regolamento recante norme per la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburante per autotrazione") prevede che gli acquisti di carburante per autotrazione, effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti IVA, siano annotati, nei termini e con le modalità stabiliti nello stesso decreto, in una apposita scheda (la c.d. "scheda carburante"), sostitutiva della fattura di cui al d.p.r. n. 633 del 1972, art. 22, comma 3, che gli imprenditori e i professionisti devono richiedere per gli acquisti effettuati da commercianti al minuto.
La scheda è condizione per la detrazione, se spettante, dell'IVA relativa al carburante acquistato, nonché per la documentazione della spesa agli effetti dell'applicazione delle imposte sul reddito e dell'IRAP. Per assolvere tali funzioni essa deve rispettare i requisiti di forma e di contenuto richiesti dalla legge e, quindi, deve essere redatta in conformità al modello allegato al d.p.r. n. 444 del 1997.
La CTR ha richiamato il d.p.r. 9 giugno 2000, n. 277. Trattasi in realtà della disciplina delle modalità per potere beneficiare del credito derivante dalla riduzione degli oneri imposti agli autotrasportatori di merci per conto terzi o in conto proprio. Tale disciplina significativamente prevede all'art. 3 che le fatture di acquisto di gasolio presso i gestori stradali contengano gli estremi della targa dell'autoveicolo fornito, il numero totale di litri di gasolio consumati per i quali si chiede il rimborso, nonché l'importo dello stesso.
Con il secondo motivo si denuncia insufficiente motivazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. Osserva la ricorrente, in ordine all'affermazione secondo cui l'Ufficio sarebbe incorso in un errore di calcolo, che la questione dell'accertamento dei maggiori ricavi non riguardava esclusivamente la ricostruzione dei viaggi effettuati dai mezzi del contribuente ed i corrispondenti ricavi, ma comprendeva altresì la ricostruzione dei ricavi per la cessione dei prodotti da cava. Lamenta quindi l'insufficienza della motivazione, atteso che l'Ufficio aveva illustrato anche la metodologia seguita per la ricostruzione dei ricavi in ordine alla cessione dei prodotti da cava.
Il motivo è inammissibile. Il passaggio motivazionale relativo all'errore di calcolo attiene chiaramente alla duplicazione del chilometraggio relativo ai viaggi da autotrasporto e non attiene alla ricostruzione dei ricavi per la cessione dei prodotti da cava. La ratio decidendi sul punto viene dunque fraintesa nel motivo di ricorso.