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In merito alla responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio la Corte di

Cassazione afferma tradizionalmente che “il datore di lavoro è sempre

responsabile, in caso di infortunio sul lavoro, anche nel caso in cui la condotta del

lavoratore sia stata colposa” (Cass. 2512 del 4 febbraio 2013; Cass. 1994 del 13

febbraio 2012).

Con la recente sentenza n. 8883 del 3 marzo 2016, tuttavia, la Corte ha modificato

la prospettiva, statuendo che “il datore di lavoro non ha un obbligo di vigilanza

assoluta nei riguardi del lavoratore, ma una volta forniti tutti i mezzi idonei alla

prevenzione e adempiute tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di

garanzia, egli non risponderà dell’evento derivante da una condotta

imprevedibilmente colposa del lavoratore”.

Nel caso di specie, il lavoratore, elettricista manutentore, si era recato per un

sopralluogo, accompagnato dall’amministratore della società, presso un

capannone del committente dove avrebbe dovuto montare dei faretti sulle pareti

esterne. A conclusione del sopralluogo il Rspp aveva avvisato il dipendente di

utilizzare tutte le attrezzature di lavoro e di sicurezza, compreso l’elevatore messo

a disposizione dal committente. Invece, il lavoratore, pur servendosi

dell’elevatore, si era poi portato sul cordolo esterno del capannone che si è però

frantumato causando l’infortunio.

In tale situazione, la Cassazione ha ritenuto che la Società abbia adottato tutte le

dovute precauzioni, dotando il lavoratore della relativa attrezzatura e che, quindi,

l’infortunio sia dovuto esclusivamente alla scelta negligente del lavoratore di

eseguire il lavoro direttamente sul cordolo, anziché usufruire dell’elevatore

messogli a disposizione. E’ tale condotta “imprevedibilmente colposa” che – per

la Suprema Corte – esclude la responsabilità del datore.

La sentenza precisa che il sistema della normativa antinfortunistica, imponendo

anche ai lavoratori di attenersi alle specifiche disposizioni di sicurezza e comunque

di agire con diligenza, prudenza e perizia, si sia trasformato da un modello

“iperprotettivo“, interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro (investito

di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori), ad un modello “collaborativo” in

cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori.

La nuova tendenza giurisprudenziale sugli infortuni sembra dunque indirizzarsi

verso una maggiore considerazione del principio di “autoresponsabilità del

lavoratore”, che potrebbe riequilibrare la sensazione di colpa “oggettiva”

dell’impresa che sinora ha connotato tale materia.

 

A cura di

Avv. Paolo Pizzuti

 

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