In merito alla responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio la Corte di
Cassazione afferma tradizionalmente che “il datore di lavoro è sempre
responsabile, in caso di infortunio sul lavoro, anche nel caso in cui la condotta del
lavoratore sia stata colposa” (Cass. 2512 del 4 febbraio 2013; Cass. 1994 del 13
febbraio 2012).
Con la recente sentenza n. 8883 del 3 marzo 2016, tuttavia, la Corte ha modificato
la prospettiva, statuendo che “il datore di lavoro non ha un obbligo di vigilanza
assoluta nei riguardi del lavoratore, ma una volta forniti tutti i mezzi idonei alla
prevenzione e adempiute tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di
garanzia, egli non risponderà dell’evento derivante da una condotta
imprevedibilmente colposa del lavoratore”.
Nel caso di specie, il lavoratore, elettricista manutentore, si era recato per un
sopralluogo, accompagnato dall’amministratore della società, presso un
capannone del committente dove avrebbe dovuto montare dei faretti sulle pareti
esterne. A conclusione del sopralluogo il Rspp aveva avvisato il dipendente di
utilizzare tutte le attrezzature di lavoro e di sicurezza, compreso l’elevatore messo
a disposizione dal committente. Invece, il lavoratore, pur servendosi
dell’elevatore, si era poi portato sul cordolo esterno del capannone che si è però
frantumato causando l’infortunio.
In tale situazione, la Cassazione ha ritenuto che la Società abbia adottato tutte le
dovute precauzioni, dotando il lavoratore della relativa attrezzatura e che, quindi,
l’infortunio sia dovuto esclusivamente alla scelta negligente del lavoratore di
eseguire il lavoro direttamente sul cordolo, anziché usufruire dell’elevatore
messogli a disposizione. E’ tale condotta “imprevedibilmente colposa” che – per
la Suprema Corte – esclude la responsabilità del datore.
La sentenza precisa che il sistema della normativa antinfortunistica, imponendo
anche ai lavoratori di attenersi alle specifiche disposizioni di sicurezza e comunque
di agire con diligenza, prudenza e perizia, si sia trasformato da un modello
“iperprotettivo“, interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro (investito
di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori), ad un modello “collaborativo” in
cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori.
La nuova tendenza giurisprudenziale sugli infortuni sembra dunque indirizzarsi
verso una maggiore considerazione del principio di “autoresponsabilità del
lavoratore”, che potrebbe riequilibrare la sensazione di colpa “oggettiva”
dell’impresa che sinora ha connotato tale materia.
A cura di
Avv. Paolo Pizzuti
DIPARTIMENTO SCIENTIFICO della
FONDAZIONE STUDI
Via del Caravaggio 66
00145 Roma (RM)
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.