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PART TIME E PREPENSIONAMENTO

Premessa

L’art. 1 comma 284 della legge 208/2015 introduce uno strumento di flessibilità

per lavoratori prossimi alla pensione di vecchiaia mediante l’incentivazione alla

trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time.

E’ stato firmato il decreto interministeriale (Lavoro e Economia) attuativo delle

disposizioni normative fissando anche il procedimento amministrativo per

l’ottenimento dell’incentivazione economica statale alla trasformazione del

rapporto di lavoro anche se, ai fini della concreta possibilità per aziende e

lavoratori di accedere a tale strumento, necessitano ulteriori chiarimenti da parte

dell’INPS.

 

 Con la presente circolare viene fornita un’analisi del nuovo strumento di flessibilità

sotto l’aspetto giuridico, amministrativo ed economico.

Il campo di applicazione

L’incentivazione dell’art. 1 comma 284 della legge di stabilità 2016 è riconosciuta

ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, prossimi al

pensionamento di vecchiaia, che aderiscono ad una trasformazione del rapporto

di lavoro a tempo parziale con una riduzione dell’orario di lavoro compresa tra il

40 per cento e il 60 per cento.

Rientrano nel campo di applicazione della norma tutti i lavoratori dipendenti di

aziende di qualsiasi dimensione operanti nel settore privato indipendentemente

dal fondo previdenziale di iscrizione.

Infatti, la norma estende la propria applicazione a tutti i fondi previdenziali, siano

essi anche sostitutivi o esclusivi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.

Il riferimento ai fondi “esclusivi” dell’AGO porta a ritenere che rientrino nel

perimetro normativo anche i lavoratori dipendenti da aziende private che, per

effetto di normative di carattere speciale, sono iscritti nella gestione ex INPDAP

(sono comunque esclusi i dipendenti delle pubbliche amministrazioni ex art 1

comma 2 DLgs 165/2001).

Possono accedere al beneficio i lavoratori titolari di un rapporto di lavoro full time

a tempo indeterminato che trasformano il rapporto di lavoro; non possono quindi

fruire del beneficio i lavoratori che sono già in part time e che intendano ridurre

maggiormente l’orario di lavoro.

Si ritiene che non sia possibile trasformare il rapporto di lavoro già in part time in

un rapporto a tempo pieno per poi successivamente trasformare lo stesso

contratto di nuovo in tempo parziale.

Ciò in quanto si tratta di rapporti che sono già strutturati a tempo parziale, privi

della finalità di accompagnamento al trattamento pensionistico.

I lavoratori, inoltre, devono raggiungere i requisiti per l’accesso al pensionamento

di vecchiaia di cui all’art. 24 comma 6 del DL 201/2011 entro il 31/12/2018 “a

condizione di avere maturato i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al

predetto trattamento pensionistico di vecchiaia”.

CIRCOLARE / PARERE

La norma quindi pone in una situazione futura il raggiungimento dell’età

anagrafica richiesta per il pensionamento di vecchiaia e in una situazione presente

il possesso dell’anzianità contributiva minima, richiesta per il medesimo

pensionamento, ad oggi fissata a 20 anni.

Se ne deduce che l’età pensionabile debba essere raggiunta entro il 31/12/2018

mentre i 20 anni di anzianità contributiva debbano essere già posseduti al

momento della stipula dell’accordo.

Resterebbero quindi esclusi quei lavoratori, che anche a causa di percorsi

lavoratori particolari, non sono in possesso al momento della stipula dell’accordo

dei 20 anni di anzianità contributiva, ma che avrebbero comunque raggiunto tale

anzianità congiuntamente al requisito anagrafico entro il 31/12/2018.

Restano altresì esclusi i lavoratori che entro il 31/12/2018, pur non maturando

l’età pensionabile, perfezionerebbero comunque un diritto a pensione diverso da

quello di vecchiaia come ad esempio il pensionamento anticipato di cui all’art. 24

comma 10 del DL 201/2011.

Ciò in quanto la norma opera un espresso ed esclusivo riferimento al “trattamento

pensionistico di vecchiaia, di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto legge 6

dicembre 2011, n. 201”.

Vengono di seguito riportate le età pensionabili riferite agli anni 2016 – 2017 -

2018 suddivise per donne e uomini dipendenti del settore privato ed inclusive

degli adeguamenti per gli incrementi delle speranze di vita, fissati in via definitiva

fino al 31/12/2018 dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 16

dicembre 2014.

 

ANNO DONNE UOMINI

2016 65 anni e 7 mesi 66 anni e 7 mesi

2017 65 anni e 7 mesi 66 anni e 7 mesi

2018 66 anni e 7 mesi 66 anni e 7 mesi

 

CIRCOLARE / PARERE

 

Dalle età pensionabili previste per gli anni a seguire fino al 31/12/2018 si ricava

che risultano interessabili dalle disposizioni in esame gli uomini e le donne che al

mese di aprile 2016 hanno una età anagrafica non inferiore a 63 anni e 11 mesi.

Le incentivazioni economiche

Le disposizioni della legge di stabilità 2016 sono finalizzate ad incentivare

economicamente processi di riduzione di orario di lavoro nei confronti dei

lavoratori prossimi alla pensione in un quadro di flessibilità dell’uscita dal mondo

del lavoro.

L’incentivazione economica è pertanto riconosciuta a fronte della stipula di un

accordo individuale di trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part

time (sia orizzontale che verticale) con relativa riduzione dell’orario di lavoro con

una percentuale part time non inferiore al 40% e non superiore al 60%.

Il lavoratore che aderisce all’accordo tipico di trasformazione del rapporto di cui

sopra riceverà a carico del datore di lavoro in busta paga, in aggiunta alla ordinaria

retribuzione, un ulteriore elemento retributivo determinato sulla base della

contribuzione previdenziale ai fini pensionistici carico azienda (generalmente

23,81%) che sarebbe spettata sulla parte della retribuzione non più percepita per

effetto della riduzione di orario.

Tale elemento retributivo (e qui entra anche in gioco parte dell’incentivazione

statale) è omnicomprensivo, non concorre alla formazione del reddito da lavoro

dipendente e non è assoggettato ad alcuna forma di contribuzione previdenziale,

ivi inclusa quella relativa all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali.

Il lavoratore che accetta la trasformazione del rapporto, inoltre, avrà diritto, dal

primo giorno del mese successivo al perfezionamento del procedimento

amministrativo di autorizzazione, all’accredito della contribuzione previdenziale

figurativa calcolata sulla retribuzione persa per effetto della trasformazione del

rapporto.

Questa incentivazione, che rappresenta la parte più importante di spesa pubblica

destinata all’intervento, è finalizzata ad evitare che la trasformazione del rapporto

di lavoro abbia una incidenza negativa sulla misura del trattamento pensionistico.

Sempre in tale ambito trovano espressamente applicazione le disposizioni di cui

all’art. 41 comma 6 del DLgs 148/2015. 

CIRCOLARE / PARERE

 

Sicché nell’ambito del sistema di calcolo della quota di pensione retributiva si terrà

conto del più elevato trattamento pensionistico tra:

- la pensione ottenuta con la retribuzione pensionabile determinata

prendendo in considerazione solo le retribuzioni e le settimane accreditate nel

periodo antecedente alla trasformazione del rapporto;

- la pensione ottenuta con la retribuzione pensionabile ordinaria e con le

ultime settimane accreditate ovvero tenendo conto delle ultime retribuzioni

prima del pensionamento e quindi anche delle retribuzioni percepite nell’ambito

del rapporto di lavoro a tempo parziale.

Non v’è dubbio che nel sistema di calcolo della quota di pensione contributiva, la

contribuzione figurativa accreditata per effetto della trasformazione del rapporto

troverà sempre piena valenza anche in caso di applicazione della neutralizzazione

delle retribuzioni di cui sopra.

Risulta opportuno precisare che la possibilità di accedere all’incentivazione in

esame non è assoluta, bensì concorrenziale sulla base di espressi limiti di spesa

(60 milioni nel 2016 - 120 milioni nel 2017 - 60 milioni nel 2018) superati i quali

non sarà possibile l’accoglimento di ulteriori domande.

In sintesi il sistema degli incentivi recati dalle disposizioni sul part time agevolato

è cosi riassumibile:

- il lavoratore, a fronte della riduzione dell’orario di lavoro, pur riducendosi

la retribuzione, ha un netto proporzionalmente superiore al passato (per effetto

della contribuzione versata in busta paga) e inoltre non subisce conseguenze

negative sul versante pensionistico (per effetto dell’accredito della contribuzione

figurativa e della neutralizzazione delle retribuzioni);

- il datore di lavoro ha la possibilità di ridurre il proprio costo del lavoro

corrispondente al salario non più dovuto relativo alla quota parte di rapporto

trasformato.

Nella tabella sottostante vengono esposti i vantaggi medi indicativi per lavoratori

e aziende connessi all’adesione all’accordo di part time agevolato in relazione ad

una percentuale part time pari rispettivamente al 60%, 50%, 40% e con riferimento

a classi di retribuzioni annue lorde che vanno da 25.000 a 43.000 euro.

CIRCOLARE / PARERE

 

Percentuale part time Retribuzione netta part

time/retribuzione netta

full time

Riduzione costo del

lavoro

60%

84% 33%

50% 78% 41%

40% 72% 49%

Ad esempio, a fronte di una trasformazione con part time agevolato al 60% il

lavoratore riceve una retribuzione netta pari all’84% della retribuzione netta che

avrebbe percepito da full time e l’azienda, di contro, può ottenere una riduzione

del costo del lavoro, riferito al singolo rapporto, pari al 33%.

 

Il procedimento amministrativo

Il decreto interministeriale fissa le regole del procedimento amministrativo al fine

di accedere ai benefici economici del part time agevolato.

La prima fase consiste nella richiesta all’INPS di certificazione del raggiungimento

dell’età pensionabile di vecchiaia al 31/12/2018 e del possesso dell’anzianità

contributiva minima di 20 anni.

Si ritiene che non sia sufficiente una richiesta di Ecocert, poiché la norma fa

espresso riferimento ad una certificazione che attesti il possesso dei due requisiti

richiesti entro il 31 dicembre 2018.

Ottenuta tale certificazione le parti possono procedere alla stipula dell’accordo

individuale di trasformazione del contratto di lavoro da full time a part time con

una riduzione di orario compresa tra il 40 e il 60%.

Pertanto si sottolinea che in questa fase l’accordo può essere sottoscritto anche

direttamente tra azienda e lavoratore.

Il datore di lavoro trasmetterà tale accordo alla DTL competente per territorio con

le modalità che dovranno essere fornite dal Ministero, che entro cinque giorni

dovrà emanare il provvedimento di autorizzazione. Decorsi inutilmente i cinque

giorni il provvedimento di autorizzazione si intende rilasciato con il meccanismo

del silenzio assenso. 

CIRCOLARE / PARERE

 

Dopo aver ottenuto il provvedimento di autorizzazione il datore di lavoro

trasmette istanza telematica all’INPS contenente il dato identificativo della

certificazione al diritto e le informazioni relative all’accordo. A tal fine, per la

definitiva fruibilità del beneficio, risultano necessarie ulteriori istruzioni dell’INPS

che dovranno definire le modalità operative della trasmissione dell’istanza.

L’INPS, a differenza della direzione territoriale del lavoro, risponde entro il

termine ordinatorio di 5 giorni lavorativi in cui comunica l’accoglimento o il

rigetto dell’istanza.

Inoltre l’accoglimento dell’istanza dipenderà anche dall’attività di monitoraggio

che l’INPS effettuerà in relazione alle risorse finanziarie messe a copertura

dell’intervento.

Infatti i limiti di spesa (60 milioni nel 2016 - 120 milioni nel 2017 - 60 milioni nel

2018) dovranno essere verificati prospetticamente per ciascun anno con relativo

rigetto delle domande che saranno presentate successivamente al superamento

di tali limiti, anche qualora tale superamento si realizzi solo per un singolo anno.

Anche se il decreto non fissa espressamente il criterio con il quale l’INPS dovrà

effettuare le attività di monitoraggio nei limiti di spesa sopra indicati, in attesa dei

dovuti chiarimenti dell’INPS, sembra che si intenda seguire il criterio cronologico

sulla base della data di presentazione dell’istanza (e non il criterio della data di

raggiungimento del diritto a pensione).

L’art. 3 del decreto prevede testualmente “Gli effetti del contratto decorrono dal

primo giorno del periodo di paga mensile successivo a quello di accoglimento, da

parte dell’INPS, dell’istanza”.

Pertanto da tale periodo decorrono la riduzione dell’orario e le relative spettanze

retributive ad inclusione dell’elemento retributivo aggiuntivo previste

nell’accordo di part time agevolato.

Viene altresì previsto che al momento della cessazione del rapporto di part time

agevolato il datore di lavoro debba produrre una comunicazione oltre che alla DTL

anche all’INPS. 

 

Autori:

Enzo De Fusco

Giancarlo Uva

 

DIPARTIMENTO SCIENTIFICO della FONDAZIONE STUDI

Via del Caravaggio 66 00145 Roma (RM)

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