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Licenziamento legittimo dopo il periodo di comporto, anche se è seguita l’aspettativa richiesta dal lavoratore.

Un dipendente, dopo la scadenza dei termini di comporto (periodo massimo di conservazione del posto dopo la malattia), aveva richiesto un periodo di aspettativa non retribuita. Il datore di lavoro l’aveva concessa, nonostante la richiesta fosse pervenuta oltre i limiti di tempo previsti dal Ccnl di categoria applicato. Al termine del periodo di aspettativa, il dipendente, nonostante l’invito del datore, non ha ripreso servizio ed è stato licenziato per superamento del periodo di comporto. Dopo l’impugnazione del licenziamento ed i vari gradi di giudizio, la Corte di Cassazione con la sentenza n.6697/16, ha stabilito che la concessione del periodo di aspettativa, anche se richiesto e concesso dopo l’esaurimento del periodo di comporto, non implica una tacita rinuncia da parte del datore di lavoro al recesso, ma solo un trattamento di miglior favore accordato e non può nemmeno comportare l’affidamento del dipendente circa la prosecuzione del rapporto di lavoro.

La Cassazione, richiamando il principio contenuto nella sentenza n.12233/13 ha, infatti, evidenziato che nel caso di concessione di un periodo di aspettativa, i limiti temporali per poter procedere al licenziamento per superamento del comporto, vanno dilatati sino a ricomprendere la durata dell’aspettativa.

Nel caso specifico, essendo intervenuto il licenziamento pochi giorni dopo la cessazione del periodo di aspettativa, il recesso è stato ritenuto pienamente legittimo, in quanto aderente ai principi sopra richiamati. La valutazione sull’inerzia del datore di lavoro, infatti, poteva essere effettuata solo dal momento dell’effettivo rientro in servizio del dipendente a seguito del periodo di aspettativa. 

Una precedente posizione della Corte di Cassazione (sentenza n.20722/15) affermava come il superamento del periodo di comporto vada valutato nell’immediata scadenza e non dopo la riammissione in servizio. 

Nel caso specifico il lavoratore, al termine del periodo di malattia che aveva determinato il superamento del periodo di comporto, era stato riammesso in servizio, posto in ferie e dopo alcuni mesi licenziato. Nemmeno i successivi eventi avvenuti nel periodo di riammissione quali le ferie, una nuova malattia e la concessione di un ulteriore periodo di riposo, per la Corte, possono spiegare alcuna rilevanza sul licenziamento, trattandosi di fatti non connessi a quelli che hanno determinato il superamento del periodo di comporto.

 

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