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I/il soci/o di una Srl che prestano la loro attività lavorativa nella società e rivestono anche la carica di amministratore devono versare:

– per la prima attività, i contributi alla gestione commercianti Inps;

– per la seconda, i contributi alla gestione separata dei collaboratori.

L’annosa questione che vedeva da un lato l’INPS che sosteneva l’obbligatorietà, per un soggetto che in seno a una Srl rivestiva contemporaneamente la qualifica di socio amministratore e di socio lavoratore, di iscrizione con versamento dei contributi previdenziali 

- sia alla gestione commercianti, per l’attività commerciale svolta come socio lavoratore (art. 1, comma 203 , L. 23 dicembre 1996, n. 662), 

- sia presso la gestione separata in qualità di amministratore (art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335) 

e dall’altro la giurisprudenza di legittimità (Cass., sentenza 12 febbraio 2010, n. 3240), che sosteneva l’applicabilità dell’art. 1, comma 208 , L. n. 662/1996, con obbligo di contribuzione unicamente per l’attività, lavorativa o amministrativa, svolta in misura prevalente, è stata definitivamente chiarita dall’intervento del D.L. n. 78/2010, che ha fornito un’interpretazione autentica delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 208, L. 23 dicembre 1996, n. 662

L’art. 12, comma 11, D.L. n. 78/2010, statuisce che l’art. 1, comma 208, L. n. 662/1996 debba essere interpretato nel senso che le attività autonome per le quali opera il principio dell’iscrizione

alla sola gestione previdenziale istituita per l’attività prevalente in esso previsto, siano quelle esercitate in forma d’impresa da commercianti, artigiani e coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’Inps.  

Restano quindi esclusi dal principio dell’attività prevalente i rapporti di lavoro per i quali sia obbligatoria l’iscrizione alla gestione separata Inps di cui all’art. 2, comma 26, L. 335/1995.

Sulla base del nuovo disposto normativo, il citato obbligo non è più da considerare incompatibile con quello previsto dall’art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335, ovverosia con l’iscrizione alla gestione separata.

In base all’interpretazione fornita dal D.L. n. 78/2010, quindi, il socio lavoratore di Srl commerciale che riveste, contemporaneamente, anche la qualità di amministratore può iscriversi unicamente alla gestione separata, per l’attività amministrativa svolta, se l’attività svolta nel settore commerciale come socio lavoratore non presenta i caratteri dell’abitualità e prevalenza (richiesti ai fini della iscrizione nella gestione commercianti).

Al contrario, se l’attività commerciale come socio lavoratore è abituale e prevalente, sussistono i requisiti per l’iscrizione nella gestione commercianti: di conseguenza, il soggetto è obbligato a iscriversi sia alla gestione commercianti che alla gestione separata versando ad entrambe i contributi previdenziali dovuti, in proporzione alle rispettive quote di reddito che gli derivano dalle attività svolte.

L’amministratore socio di Srl che percepisce compensi a tale titolo e che svolge anche attività come socio lavoratore, deve cioè versare i contributi previdenziali ad entrambe le gestioni

L’art. 12 comma 11, D.L. n. 78/2010, in quanto norma di interpretazione autentica, ha efficacia retroattiva, applicandosi quindi sia ai rapporti in essere che agli eventuali giudizi pendenti.

Sul punto è di nuovo intervenuta l’Inps con la circolare n. 78 del 14 maggio 2013 che ha ribadito che i soggetti che esercitano contemporaneamente un’attività da cui percepiscono redditi assoggettabili alla gestione separata e altra attività imprenditoriale (con obbligo d’iscrizione alla gestione commercianti o artigiani) sono tenuti, stante la portata della norma interpretativa, a imposizione contributiva nell’ambito di entrambe le gestioni previdenziali interessate.

Dott. Leo Marano

 

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