Il Ministro del lavoro, Giuliano Poletti, ha affermato che a breve, verranno introdotte nuove procedure di "caricamento" dei voucher al fine di rendere pienamente tracciabile la prestazione lavorativa. Il provvedimento sarà reso operativo intervenendo con una modifica correttiva del Jobs Act, che di fatto anticiperà nei tempi l'intervento già a suo tempo previsto e di cui i Consulenti del Lavoro e gli addetti ai lavori già erano a conoscenza. Secondo il Ministro Poletti << ... l'obiettivo è quello di introdurre un controllo, analogo a quello già in essere per il lavoro a chiamata (intermittente), puntando ad impedire possibili comportamenti illegali ed elusivi da parte di datori di lavoro che comunicano l'intenzione di utilizzare il voucher, ma in realtà lo attivano solo in caso di controllo da parte dell’ispettore del lavoro o di infortunio sul lavoro. >>. Il comunicato continua affermando che con le norme correttive, i soggetti che utilizzeranno i buoni lavoro (voucher), dovranno comunicare preventivamente, in modalità telematica, il nominativo ed il codice fiscale del lavoratore per il quale verranno utilizzati, oltre all'indicazione precisa di data, luogo e durata della prestazione lavorativa.
In realtà, bisognerà aspettare l'introduzione del provvedimento e verificare le sue concrete modalità di "inserimento" per comprendere se cambierà realmente qualcosa oppure no, perché in verità già oggi se il voucher viene caricato telematicamente attraverso il sito dell'INPS bisogna indicare sia il luogo (e se l'attività in oggetto ha più unità locali anche in quali di esse si svolgerà la prestazione lavorativa), che la data e la quantità della prestazione da indicare in euro - 10 euro lordi per ogni ora. Per cui se si indicano ad esempio 30,00 euro, è come dire alla procedura che il lavoratore verrà impiegato per tre ore. Ma, sia che l'inserimento venga effettuato il giorno prima o nei giorni precedenti, sia che sia effettuato il giorno stesso della prestazione, non essendo presente un campo dove si indica l'orario di inizio della prestazione lavorativa, quando l'ispettore del lavoro arriva sul luogo di lavoro non ha, di fatto, la possibilità di stabilire concretamente da quanto tempo abbia iniziato la prestazione lavorativa il lavoratore, ma potrà soltanto verificare se il voucher sia stato attivato almeno 1 minuto prima del suo arrivo sul luogo di lavoro. Per cui, il cambiamento concreto avverrà solo quando sarà necessario indicare, al pari del giorno, luogo e quantità anche l'orario di inizio della prestazione, in modo tale che se il committente ha caricato alle 9:30 un voucher da 30,00 euro con inizio della prestazione lavorativa dalle ore 10:00 sarà chiaro che la stessa terminerà alle ore 13:00. Per cui alle 13:01 il lavoratore si troverà in una condizione di lavoro irregolare.
Per quel che attiene, invece, le indagini o i motivi che hanno portato il Ministro Poletti a voler anticipare il provvedimento, lo stesso spiega che <<questo intervento è il primo e più immediato risultato di due filoni di attività. Il primo è rappresentato dall'attività ispettiva che conferma come le violazioni più ricorrenti in tema di voucher sono rappresentate dall'utilizzo del lavoratore per più ore o più giornate rispetto a quelle dichiarate, o dal pagamento della retribuzione in parte attraverso buoni lavoro e in parte "in nero". Il secondo è costituito da un lavoro di monitoraggio e di valutazione che il Ministero del lavoro sviluppa su tutte le regole del lavoro e che, per i voucher, è stato condotto in collaborazione con l’INPS. Dal lavoro di monitoraggio del 2015 emerge che sono stati utilizzati voucher per retribuire prestazioni di lavoratori che nei mesi precedenti avevano già avuto un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, con lo stesso datore: un fenomeno che interessa il 7,9% dei lavoratori se si prendono a riferimento i 3 mesi precedenti>>.
<< Altro dato significativo è quello dei committenti che hanno acquistato voucher per importi rilevanti: commercio, turismo e servizi hanno acquistato voucher per importi superiori a € 100mila. Il ministero, quindi, ritiene necessario un approfondimento sui motivi che hanno determinato una forte crescita del ricorso al lavoro accessorio, al fine di combattere ogni forma d’illegalità e di precarietà nel mercato del lavoro e di colpire tutti i comportamenti che sfruttano il lavoro ed alterano una corretta concorrenza tra le imprese >>.
Restiamo dunque in attesa dell'eventuale applicazione pratica della nuova procedura per capire se ci sarà, effettivamente, un epocale cambiamento nell'uso del c.d. buono lavoro.
Leo Marano
Con sentenza della CORTE DI CASSAZIONE del 18 marzo 2016, n. 5415 inerente
Accertamento, deduzione costi di carburante, utilizzo di fatture e schede carburante.
In seguito ad un processo nel quale venne emesso un avviso di accertamento relativamente all'anno d'imposta 2002 sulla base di accertamento di maggiori ricavi e indebita deduzione di costi, con rideterminazione di maggiori imposte, il ricorso del contribuente venne accolto dalla CTP. Ma l'appello dell'Ufficio venne disatteso dalla Commissione Tributaria Regionale Sicilia sulla base delle seguenti motivazioni. La tesi dell'Ufficio, secondo cui ai fini della deduzione dei costi di carburante è ora riconosciuta la possibilità di utilizzare anche delle fatture in luogo delle schede carburante a condizione che questo documento indichi i dati relativi agli autoveicoli, è priva di fondamento "atteso che, in mancanza di differenti normative speciali - che l'Ufficio non ha oltretutto neppure citato -, fra i requisiti formali della fattura, tassativamente elencati all'art. 21 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, non figurano quelli indicati nell'atto di appello dell'Ufficio, né essi risultano da alcuno degli articoli del d.p.r. 9 giugno 2000, n. 277, applicabile alla fattispecie". Sull'ulteriore motivo di gravame, aggiunge la CTR che, anche ad ammettersi l'esistenza dei presupposti di legge per l'accertamento induttivo, mentre l'Ufficio ha omesso di produrre gli allegati del p.v.c., il contribuente ha documentato con l'allegato 9 (calcolo dei km e dei ricavi presuntivamente conseguiti) l'esistenza dell'errore di calcolo commesso dai verificatori. "Infatti, in tale documento vengono sommati i km. 284.492 della voce 'tot. schede carburante ai km. 219.500 della voce ‘dichiarazione rilasciata per la riduzione degli oneri’, così ottenendo un 'totale km percorso’ di 503.992, dato da cui i verificatori sono partiti per eseguire il 'calcolo induttivo per determinare i trasporti effettuati’. Senonché, i due addendi di cui sopra corrispondono in realtà alle stesse corse, il cui chilometraggio era chiaramente indicato sia nelle ‘schede carburante’ (o ‘fatture’), sia nelle dichiarazioni rilasciate all'Agenzia delle Dogane di Palermo ai fini della determinazione del rimborso d'accisa previsto dall'art. 25 della I. n. 388/2000, come modificato dall'art. 8 del d.l. n. 356/2001. In definitiva, i militari hanno sommato per due volte gli stessi chilometri, pervenendo, così, ad un risultato errato, che ha inficiato, evidentemente, anche la ricostruzione induttiva del numero di viaggi effettuati dai mezzi del contribuente ed i corrispondenti ricavi".
A seguito della decisione della Banca centrale Europea di tagliare il tasso d'interesse, portandolo al minimo storico dello 0,00% cambiamo anche i tassi d'interesse per le rateizzazioni e le sanzioni civili INPS e INAIL, che passeranno, rispettivamente, dal 6,05% al 6% e dal 5,55% al 5,50%.
Anche per le sanzioni civili previste per le aziende sottoposte a procedure concorsuali, si applicherà dal 16 marzo solo il tasso legale, pari allo 0,2% in caso di mancato o ritardato pagamento, e uno del 2,2% (pari all'interesse legale maggiorato di due punti) in caso di evasione.
Leo Marano