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I/il soci/o di una Srl che prestano la loro attività lavorativa nella società e rivestono anche la carica di amministratore devono versare:

– per la prima attività, i contributi alla gestione commercianti Inps;

– per la seconda, i contributi alla gestione separata dei collaboratori.

L’annosa questione che vedeva da un lato l’INPS che sosteneva l’obbligatorietà, per un soggetto che in seno a una Srl rivestiva contemporaneamente la qualifica di socio amministratore e di socio lavoratore, di iscrizione con versamento dei contributi previdenziali 

- sia alla gestione commercianti, per l’attività commerciale svolta come socio lavoratore (art. 1, comma 203 , L. 23 dicembre 1996, n. 662), 

- sia presso la gestione separata in qualità di amministratore (art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335) 

e dall’altro la giurisprudenza di legittimità (Cass., sentenza 12 febbraio 2010, n. 3240), che sosteneva l’applicabilità dell’art. 1, comma 208 , L. n. 662/1996, con obbligo di contribuzione unicamente per l’attività, lavorativa o amministrativa, svolta in misura prevalente, è stata definitivamente chiarita dall’intervento del D.L. n. 78/2010, che ha fornito un’interpretazione autentica delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 208, L. 23 dicembre 1996, n. 662

Nel caso di infortunio sul lavoro, quando il datore di lavoro abbia fornito tutti i mezzi idonei alla prevenzione e abbia messo in atto tutti gli obblighi relativi alla sicurezza sul posto di lavoro, vale il principio di auto responsabilità in ipotesi d’infortunio sul lavoro accorso al lavoratore.

Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n.8883/16 in cui viene considerata maggiormente la responsabilità dei lavoratori, attuando il cosiddetto principio di auto responsabilità degli stessi ed escludendo la responsabilità del datore di lavoro che non deve rispondere dell'evento derivante da una condotta imprevedibile e colposa messa in atto da parte del lavoratore. 

L’amministratore di una società e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp) della società stessa, avevano presentato ricorso contro la sentenza d’appello che li aveva riconosciuti colpevoli del reato di lesioni a carico di un lavoratore caduto dal tetto di un capannone. Dai fatti è risultato che la sera prima dell’incidente, il lavoratore, elettricista manutentore, dipendente della società da 5 anni, si era recato per un sopralluogo, su incarico della propria azienda ed accompagnato dall’amministratore della società, presso un capannone del committente dove avrebbe dovuto montare dei faretti sulle pareti esterne. In tale circostanza il lavoratore e il Responsabile della prevenzione della ditta committente avevano utilizzato un elevatore con braccio meccanico. A conclusione del sopralluogo il Responsabile della prevenzione della società, informato telefonicamente del lavoro da eseguire, lo aveva istruito su tutte le attrezzature di lavoro e di sicurezza da prendere, con la certezza che l’operaio avrebbe operato dall’elevatore messo a disposizione dal committente. Il lavoratore, invece, pur servendosi dell’elevatore, si era portato sul cordolo esterno del capannone, frantumatosi per l’esilità delle lastre di eternit causando l’infortunio. E’ stato accertato che il lavoratore aveva operato, quindi, in maniera irresponsabile e diversa dalle indicazioni aziendali. Gli imputati avevano organizzato il lavoro da effettuare senza che fosse prevista la necessità di salire sul tetto da parte del lavoratore, verificando che la ditta cliente mettesse a disposizione l’elevatore, ritenuto più che sufficiente per svolgere l’attività in sicurezza. 

 

 

Licenziamento legittimo dopo il periodo di comporto, anche se è seguita l’aspettativa richiesta dal lavoratore.

Un dipendente, dopo la scadenza dei termini di comporto (periodo massimo di conservazione del posto dopo la malattia), aveva richiesto un periodo di aspettativa non retribuita. Il datore di lavoro l’aveva concessa, nonostante la richiesta fosse pervenuta oltre i limiti di tempo previsti dal Ccnl di categoria applicato. Al termine del periodo di aspettativa, il dipendente, nonostante l’invito del datore, non ha ripreso servizio ed è stato licenziato per superamento del periodo di comporto. Dopo l’impugnazione del licenziamento ed i vari gradi di giudizio, la Corte di Cassazione con la sentenza n.6697/16, ha stabilito che la concessione del periodo di aspettativa, anche se richiesto e concesso dopo l’esaurimento del periodo di comporto, non implica una tacita rinuncia da parte del datore di lavoro al recesso, ma solo un trattamento di miglior favore accordato e non può nemmeno comportare l’affidamento del dipendente circa la prosecuzione del rapporto di lavoro.

La Cassazione, richiamando il principio contenuto nella sentenza n.12233/13 ha, infatti, evidenziato che nel caso di concessione di un periodo di aspettativa, i limiti temporali per poter procedere al licenziamento per superamento del comporto, vanno dilatati sino a ricomprendere la durata dell’aspettativa.

Nel caso specifico, essendo intervenuto il licenziamento pochi giorni dopo la cessazione del periodo di aspettativa, il recesso è stato ritenuto pienamente legittimo, in quanto aderente ai principi sopra richiamati. La valutazione sull’inerzia del datore di lavoro, infatti, poteva essere effettuata solo dal momento dell’effettivo rientro in servizio del dipendente a seguito del periodo di aspettativa. 

Una precedente posizione della Corte di Cassazione (sentenza n.20722/15) affermava come il superamento del periodo di comporto vada valutato nell’immediata scadenza e non dopo la riammissione in servizio. 

Nel caso specifico il lavoratore, al termine del periodo di malattia che aveva determinato il superamento del periodo di comporto, era stato riammesso in servizio, posto in ferie e dopo alcuni mesi licenziato. Nemmeno i successivi eventi avvenuti nel periodo di riammissione quali le ferie, una nuova malattia e la concessione di un ulteriore periodo di riposo, per la Corte, possono spiegare alcuna rilevanza sul licenziamento, trattandosi di fatti non connessi a quelli che hanno determinato il superamento del periodo di comporto.

 

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