NEWS
le ultime notizie

PART TIME E PREPENSIONAMENTO

Premessa

L’art. 1 comma 284 della legge 208/2015 introduce uno strumento di flessibilità

per lavoratori prossimi alla pensione di vecchiaia mediante l’incentivazione alla

trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time.

E’ stato firmato il decreto interministeriale (Lavoro e Economia) attuativo delle

disposizioni normative fissando anche il procedimento amministrativo per

l’ottenimento dell’incentivazione economica statale alla trasformazione del

rapporto di lavoro anche se, ai fini della concreta possibilità per aziende e

lavoratori di accedere a tale strumento, necessitano ulteriori chiarimenti da parte

dell’INPS.

 

In merito alla responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio la Corte di

Cassazione afferma tradizionalmente che “il datore di lavoro è sempre

responsabile, in caso di infortunio sul lavoro, anche nel caso in cui la condotta del

lavoratore sia stata colposa” (Cass. 2512 del 4 febbraio 2013; Cass. 1994 del 13

febbraio 2012).

Con la recente sentenza n. 8883 del 3 marzo 2016, tuttavia, la Corte ha modificato

la prospettiva, statuendo che “il datore di lavoro non ha un obbligo di vigilanza

assoluta nei riguardi del lavoratore, ma una volta forniti tutti i mezzi idonei alla

prevenzione e adempiute tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di

garanzia, egli non risponderà dell’evento derivante da una condotta

imprevedibilmente colposa del lavoratore”.

Nel caso di specie, il lavoratore, elettricista manutentore, si era recato per un

sopralluogo, accompagnato dall’amministratore della società, presso un

capannone del committente dove avrebbe dovuto montare dei faretti sulle pareti

esterne. A conclusione del sopralluogo il Rspp aveva avvisato il dipendente di

utilizzare tutte le attrezzature di lavoro e di sicurezza, compreso l’elevatore messo

a disposizione dal committente. Invece, il lavoratore, pur servendosi

dell’elevatore, si era poi portato sul cordolo esterno del capannone che si è però

frantumato causando l’infortunio.

In tale situazione, la Cassazione ha ritenuto che la Società abbia adottato tutte le

dovute precauzioni, dotando il lavoratore della relativa attrezzatura e che, quindi,

l’infortunio sia dovuto esclusivamente alla scelta negligente del lavoratore di

eseguire il lavoro direttamente sul cordolo, anziché usufruire dell’elevatore

messogli a disposizione. E’ tale condotta “imprevedibilmente colposa” che – per

la Suprema Corte – esclude la responsabilità del datore.

La sentenza precisa che il sistema della normativa antinfortunistica, imponendo

anche ai lavoratori di attenersi alle specifiche disposizioni di sicurezza e comunque

di agire con diligenza, prudenza e perizia, si sia trasformato da un modello

“iperprotettivo“, interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro (investito

di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori), ad un modello “collaborativo” in

cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori.

La nuova tendenza giurisprudenziale sugli infortuni sembra dunque indirizzarsi

verso una maggiore considerazione del principio di “autoresponsabilità del

lavoratore”, che potrebbe riequilibrare la sensazione di colpa “oggettiva”

dell’impresa che sinora ha connotato tale materia.

 

A cura di

Avv. Paolo Pizzuti

 

DIPARTIMENTO SCIENTIFICO della

FONDAZIONE STUDI

Via del Caravaggio 66

00145 Roma (RM)

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

A partire dal giorno 7/3/2016 non sarà più possibile utilizzare il flusso denominato “Uniemens aggregato” per la trasmissione delle denunce retributive - c.d EMENS - e contributive - c.d. DM10 - che ineriscano periodi antecedenti 2010. Questa tipologia di "flusso" era infatti stata istituita nel 2009, al fine di poter trasmettere le denunce correnti con un unico file XML contenente due distinte sezioni: una parte (EMENS) relativa alle denunce retributive individuali e una parte DM10 inerente la parte contributiva. Non sarà quindi più possibile utilizzare il Software di controllo “UNIEMENS aggregato” e trasmettere file con tale struttura, ma sarà comunque possibile inserire nell’attuale flusso UNIEMENS anche l’eventuale sezione “EMENS” relativa a periodi compresi tra gennaio 2005 e dicembre 2009. L’eventuale necessità di trasmettere denunce contributive (DM10) per analogo periodo, eventualità ovviamente ancora più remota, potrà essere soddisfatta con l’utilizzo dell’applicazione di “Compilazione DM10 on line”, tuttora disponibile.

Copyright © MARANO ASSOCIATI  |  p.iva 01691650764
Largo Sergio de Pilato, 11 - 85100 - POTENZA  |  Viale Ungheria, 26 - 20138 - MILANO  |  Via Germanico, 198 - 00192 - ROMA
RECAPITI:
Tel. 0971-23100  |  Fax 0971-36565  |  Cel. 339 11 23 065