Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 17 marzo 2016, n. 13/E
Razionalizzazione dei codici tributo per i versamenti con i modelli F24 e F24EP. Ridenominazione dei codici tributo "1012", "1312", "1612", "1912", "1914", "110E", "117E" e "121E"
Nell’ottica della semplificazione degli adempimenti posti a carico dei sostituti d’imposta, con particolare riferimento ai versamenti delle ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 25-bis e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e delle somme trattenute ai sensi dell’articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i codici tributo attualmente esistenti sono stati sottoposti ad un processo di revisione rivolto alla riduzione del loro numero complessivo ed all’aggiornamento della loro denominazione. Pertanto, dal 1° gennaio 2017, per confluenza, sono soppressi i codici tributo riportati nella sottostante tabella e contemporaneamente, nella stessa tabella, sono indicati i codici che, dalla stessa data, dovranno essere utilizzati in luogo di quelli soppressi.
Codici tributo da utilizzare fino al 31/12/2016
Descrizione codici tributo
Codici tributo da utilizzare dal 1°/1/2017
Descrizione codici tributo
1004 Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente 1001 Ritenute su retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e relativo conguaglio
1013 Ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell’anno successivo
1033 Addizionale operata dal sostituto d’imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options - Art. 33, c. 2, del D.L. 78/2010
1685 Ritenute su retribuzioni riallineamento pagamento rateale
1686 Ritenute su retribuzioni riallineamento unica soluzione
1059 Addizionale operata dal sostituto d’imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturati fuori dalla predette Reg. - A. 33, c. 2, D.l. 78/10 1301 Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia sardegna e valle d’Aosta impianti fuori regione
1693 Ritenute su retribuzioni corrisposte da sostituti d’imposta con domicilio fiscale in Sicilia, Sardegna o Valle d’Aosta ma di competenza esclusiva dell’erario riallineamento pagamento rateale 1301 Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia Sardegna e Valle d’Aosta impianti fuori regione
1694 Ritenute su retribuzioni corrisposte da sostituti d’imposta con domicilio fiscale in Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta ma di competenza esclusiva dell’erario riallineamento unica soluzione
1054 Addizionale operata dal sostituto d'imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options maturati in sicilia e versata fuori regione - art. 33, c.2, del d.l. 78/2010 1601 Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sicilia
1613 Ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo impianti in sicilia
1687 Ritenute su retribuzioni di competenza della regione sicilia riallineamento pagamento rateale
1688 Ritenute su retribuzioni di compet. d. regione sicilia riall. u. soluz.
1055 Addizionale operata dal sostituto d’imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options maturati in sardegna e versata fuori regione - art. 33, c.2, del d.l. 78/2010 1901 Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e conguaglio impianti in Sardegna
1689 Ritenute su retribuzioni di competenza della regione sardegna riallineamento pagamento rateale
1690 Ritenute su retribuzioni di competenza della regione sardegna riallineamento unica soluzione
1913 Ritenute su conguaglio effettuato nei primi 2 mesi dell'anno suc impianti sardegna
1056 Addizionale operata dal sostituto d'imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options maturati in valle d'aosta e versata fuori regione - art. 33, c.2, del d.l. 78/2010 1920 Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d’Aosta
1691 Ritenute su retribuzioni di competenza della regione valle d'aosta riallineamento pagamento rateale
1692 Ritenute su retribuzioni di competenza della regione valle d'aosta riallineamento unica soluzione 1920 Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d’Aosta
1916 Ritenute su conguaglio effettuato nei primi 2 mesi dell'anno suc impianti in valle d'aosta
1038 Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione di agenzia di mediazione e di rappresentanza 1040 Compensi per l’esercizio di arti e professioni
3815 Addizionale regionale all'irpef sostituto d'imposta trattenuta di importo minimo 3802 Addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche sostituti d’imposta
111E Ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo 100E Ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati
122E Ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo impianti in valle d'aosta 192E Ritenute operate su trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente ed assimilati, maturate in Valle d’Aosta e versate fuori dalla Regione Stessa
Con riferimento all’utilizzo dei codici tributo 1001, 1601, 1901 e 1920 (nei quali sono confluiti i codici tributo 1013, 1613, 1913 e 1916) per il versamento delle ritenute sul conguaglio effettuato nei primi due mesi dell’anno successivo, si precisa che, in sede di compilazione del modello F24, nel campo "rateazione/regione/prov/mese rif." è indicato il mese "12", nel (formato "00MM") e nel campo "anno di riferimento" l’anno di competenza del conguaglio (nel formato "AAAA").
Analogamente, per i codici tributo 100E e 192E (nei quali sono confluiti i codici tributo 111E e 122E), in caso di versamento tramite modello F24 EP delle ritenute sul conguaglio effettuato nei primi due mesi dell’anno successivo, nel campo "riferimento A" è indicato il mese "12" (nel formato "00MM") e nel campo "riferimento B" è indicato l’anno di competenza del conguaglio (nel formato "AAAA").
Inoltre, con la presente risoluzione sono ridenominati i codici tributo come di seguito indicati:
"1012" denominato "Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata";
"1312" denominato "Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata - Sicilia Sardegna e Valle d'Aosta impianti fuori regione";
"1612" denominato "Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata - impianti in Sicilia";
"1912" denominato "Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata - impianti in Sardegna";
"1914" denominato "Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata - impianti in Valle d'Aosta";
"110E" denominato "Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata";
"117E" denominato "Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata - Valle d'Aosta impianti fuori regione";
"121E" denominato "Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata - impianti in Valle d'Aosta".
Il Ministero del Lavoro, ha istituito il nuovo modulo da inviare alle Direzioni Territoriali del Lavoro per poter usufruire dei benefici contributivi su assunzioni di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 1, comma 1175, legge n. 296/06. Il modello, è editabile ed è già adeguato al decreto sul DURC del 3 gennaio 2015, entrato in vigore il 1 luglio 2015. Si specifica che chi ha avesse già provveduto all'invio del vecchio modello prima del 1 luglio dovrà nuovamente inviarlo utilizzando il nuovo modello.
Scarica il Modello dichiarazione non commissione illeciti ostativi al rilascio del durc
Scarica il MODULO - Autocertificazione agevolazioni assunzioni
L'Agenzia delle Entrate, durante il convegno di Telefisco, ha chiarito che per i beni di costo unitario inferiori a 516 euro (IVA esclusa), vige sia l'agevolazione della deducibilità integrale della spesa sia quella per l'accesso alla disciplina di favore dei maxi-ammortamenti. Naturalmente, ci sarà la deduzione piena, anche se il costo del bene supera la soglia dei 516 euro a seguito dell'applicazione della maggiorazione del 40 per cento.
Leo Marano